Per questo motivo (o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il Matrimonio 284) la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare « la nullità del Matrimonio », vale a dire che il Matrimonio non è mai esistito. In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo il rispetto degli obblighi naturali derivanti da una precedente unione. 285
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