Il diritto alla libertà religiosa non può essere di per sé né illimitato,58 né limitato semplicemente da un ordine pubblico concepito secondo un criterio « positivistico » o « naturalistico ».59 I « giusti limiti » che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall'autorità civile secondo « norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo ».60 III. «Non avrai altri dèi di fronte a me»
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