CCC 2498 Parte IV: La preghiera cristiana

« Particolari doveri in questo settore incombono sull'autorità civile in vista del bene comune [...]. È infatti compito della stessa autorità, nel suo proprio ambito, difendere e proteggere [...] la vera e giusta libertà di informazione ». 380 Mediante la promulgazione di leggi e l'efficace loro applicazione il potere pubblico provvederà affinché dall'abuso dei media « non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso della società ». 381 L'autorità civile punirà la violazione dei diritti di ciascuno alla reputazione e al segreto intorno alla vita privata. A tempo debito e onestamente fornirà le informazioni che riguardano il bene generale o danno risposta alle fondate inquietudini della popolazione. Nulla può giustificare il ricorso a false informazioni per manipolare, mediante i mass-media, l'opinione pubblica. Non si attenterà, con simili interventi, alla libertà degli individui e dei gruppi.

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